1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dell'articolo 76 è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«2-bis) al termine delle operazioni relative alle schede votate nelle sezioni del territorio nazionale, procede all'esame del verbale e delle schede eventualmente inviati dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e compie le operazioni di cui ai numeri 1) e 2)»;
b) al numero 1) del comma 1 dell'articolo 77, dopo le parole: «nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione» sono aggiunte le seguenti: «e nelle schede votate per corrispondenza nella circoscrizione Estero»;
c) al secondo comma dell'articolo 93, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, computando fra questi quelli eventualmente espressi per corrispondenza nella circoscrizione Estero».