Art. 2.
(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma dell'articolo 76 è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «2-bis) al termine delle operazioni relative alle schede votate nelle sezioni del territorio nazionale, procede all'esame del verbale e delle schede eventualmente inviati dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e compie le operazioni di cui ai numeri 1) e 2)»;

          b) al numero 1) del comma 1 dell'articolo 77, dopo le parole: «nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione» sono aggiunte le seguenti: «e nelle schede votate per corrispondenza nella circoscrizione Estero»;

          c) al secondo comma dell'articolo 93, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, computando fra questi quelli eventualmente espressi per corrispondenza nella circoscrizione Estero».